Sez. 3, Sentenza n. 13206 del 28/05/2013 (Rv. 626773 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Produzione di un documento - Non contestazione delle sue risultanze - Presupposto - Esistenza giuridica del documento - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI
L'operatività del principio di non contestazione delle risultanze di un documento prodotto da una delle parti del giudizio presuppone un requisito minimo, costituito dalla necessità che del documento stesso sia pacifica l'esistenza dal punto di vista giuridico. (Nel caso di specie, essendo state prodotte in giudizio fotocopie incomplete, prive di sottoscrizione, di polizze assicurative, delle quali risultava pertanto impossibile verificare la validità, si è escluso che tale produzione documentale fosse idonea a consentire l'operatività del principio di non contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)