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Sez. 3, Ordinanza n. 17704 del 03/06/2026 (Rv. 679305-01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE | Contratto di assicurazione - Forma scritta ad probationem - Principio di non contestazione - Applicabilità - Condizioni. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679305-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE

In tema di contratto di assicurazione, qualora il convenuto non contesti specificamente l'esistenza del rapporto assicurativo e la sua vigenza nel periodo rilevante, ed anzi svolga argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la sua negazione, la sussistenza della copertura assicurativa deve essere considerata pacifica e sottratta all'onere probatorio dell'attore, non essendo l'operatività del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., preclusa ove la forma scritta sia richiesta solo ad probationem.

Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)