Sez. 3, Sentenza n. 3445 del 24/01/1985 Ud. (dep. 13/04/1985) Rv. 168666 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI - NOZIONE RESTRITTIVA RIFERITA ALLO IMPIEGO PER QUALCHE GIORNO AD OPERA DI UNA SOLA PERSONA - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI - NOZIONE RESTRITTIVA RIFERITA ALLO IMPIEGO PER QUALCHE GIORNO AD OPERA DI UNA SOLA PERSONA - FATTISPECIE.*
La nozione di modica quantità di sostanze stupefacenti ex artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 va intesa in senso restrittivo, tenendo presente l'impiego delle anzidette sostanze per qualche giorno da parte di una sola persona. (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che un quantitativo di 243 gr. Di eroina deve ritenersi quantità non modica in considerazione della natura di tale sostanza e delle caratteristiche risultate dall'analisi disposta dal giudice di merito). (Conf mass n 156248; (Conf mass n 163172; (Conf mass n 161891).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)