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Sez. 1, Sentenza n. 11172 del 16/11/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161891 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161891-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DETENZIONE - ATTIVITÀ ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Il concetto di modica quantità di sostanza stupefacente - avente carattere unitario, anche se variabile in relazione alla natura ed alla qualità della sostanza, con riferimento sia alla causa di non punibilità ex art. 80 della legge n. 685 del 1975 e sia al piccolo spaccio punito meno severamente dall'art. 72 della stessa legge - deve essere inteso nel senso che le dosi confezionabili con la sostanza rientrino nei limiti dell'uso di una sola persona per non più di qualche giorno. (nella specie è stato escluso che un quantitativo di 350 gr. Di marijuana potesse essere considerato "modico"). (V mass n 153983; (V mass n 140350).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)