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Sez. 3 - , Sentenza n. 1434 del 01/10/2019 Ud. (dep. 15/01/2020) Rv. 277723 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) | Prodotti deteriorabili - Analisi – Comunicazione del risultato – Necessità – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277723-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI)

In tema di accertamento di reati in materia alimentare, se gli alimenti sono deteriorabili (nella specie, cozze), non è dovuta all'indagato la comunicazione del risultato delle analisi ai fini di un'eventuale revisione delle stesse, in quanto la deteriorabilità dei campioni rende impossibile la ripetizione delle operazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per gli accertamenti relativi a sostanze classificate come "deteriorabili", l'art. 4 del d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 pone a carico del responsabile del laboratorio l'effettuazione di una "pre-analisi" di una parte del campione, cui segue, in caso di non conformità alle norme dei risultati, l'obbligo di avvertire l'interessato del luogo, del giorno e dell'ora in cui le analisi saranno effettuate, con la specificazione del parametro difforme e della metodica adoperata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 223, Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 123 art. 4, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)