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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 147 del 1992

Decisione
decisa il 1992-03-17, depositata il 1992-03-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:147
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18389

  • Procedimento civile
  • Procedimento di ingiunzione
  • Ammissibilità per i crediti relativi a forniture di merci e non per quelli relativi a "mere prestazioni"
  • Prospettata disparità di trattamento
  • Questione sollevata da giudice istruttore non legittimato a proporla
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Come già più volte affermato, il giudice istruttore non è legittimato a sottoporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso innanzi al Tribunale cui è addetto, circostanza questa ricorrente nel caso dal momento che l'applicazione dell'impugnato art. 643, primo comma, cod. proc. civ. è di esclusiva competenza del collegio. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 643, primo (recte: secondo) comma, c.p.c. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost.). - In senso conforme, v. S. nn. 109/1962, 44/1963, 11/1964, 90/1968, 60/1970, 125/1980, 333/1988, 1104/1984 e O. n. 199/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma primo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra s.r.l. F.I.T. e s.r.l. Tintostampa, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, con ordinanza del 12 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo) comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilità di ottenere l'ingiunzione giudiziale di pagamento in via monitoria, riconosce la qualità di prove scritte idonee agli estratti delle scritture contabili ivi specificati solo "per i crediti relativi a somministrazioni di merci (e di danaro)", escludendo i crediti relativi a forniture di prestazioni di servizi; che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (sentenze nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80, 333/88, 1104/88; ord. n. 199/90), il giudice istruttore non è legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è addetto; che tale è la questione sollevata, in quanto investe una norma la cui applicazione attiene alla competenza del Collegio;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo) comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, della Costituzione, del Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze