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Sez. 3, Sentenza n. 2207 del 29/03/1985 (Rv. 440086 - 01)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA - ACCERTAMENTO EX POST DELLA ASSOLUTA INFONDATEZZA DI UNA DELLE DUE CONTRAPPOSTE PRETESE - INCIDENZA SUL PRESUPPOSTO DELLA RES DUBIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440086-01

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ - PRETESA TEMERARIA - ACCERTAMENTO EX POST DELLA ASSOLUTA INFONDATEZZA DI UNA DELLE DUE CONTRAPPOSTE PRETESE - INCIDENZA SUL PRESUPPOSTO DELLA RES DUBIA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della validità della transazione, l'accertamento ex post dell'assoluta infondatezza di una delle due contrapposte pretese non incide sul presupposto della res dubia quale elemento integratore della transazione stessa, essendo sufficiente, per l'esistenza di tale presupposto, che sorga un conflitto tra discordanti e incompatibili valutazioni di interessi e pretese. (Conf 787/71, mass n 350619).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)