Sez. 3, Sentenza n. 787 del 18/03/1971 (Rv. 350619 - 01)
TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - RES DUBIA - NOZIONE - ACCERTAMENTO POSTERIORE ALL'INFONDATEZZA DELLA PRETESA DI UNA PARTE - ANNULLABILITA DELLA TRANSAZIONE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI CONCESSIONI DA UNA PARTE - IRRILEVANZA.*
TRANSAZIONE - ANNULLABILITA - PRETESA TEMERARIA - RES DUBIA - NOZIONE - ACCERTAMENTO POSTERIORE ALL'INFONDATEZZA DELLA PRETESA DI UNA PARTE - ANNULLABILITA DELLA TRANSAZIONE - ESCLUSIONE - MANCANZA DI CONCESSIONI DA UNA PARTE - IRRILEVANZA.*
In tema di transazione il presupposto della res dubia e integrato non dalla incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di diritto, ma dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali ed ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti. Anche quando si accerti ex post l'assoluta infondatezza di una delle contrapposte pretese la transazione resta, quindi, inoppugnabile, fuori delle ipotesi espressamente previste dagli artt 1971 e 1975 cod civ, anche se a seguito dell'accertamento della reale situazione giuridica preesistente, risulti che in realta uno dei contraenti non ha avuto dall'altro alcuna concessione e che, quindi, se egli avesse avuto esatta conoscenza di quella situazione non avrebbe concluso il relativo accordo. (Conf 3024'67, mass n 330744).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1975, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)