diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1302 del 09/04/1975 (Rv. 374809 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - SUCCESSIVA DIVERSA UTILIZZAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374809-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - SUCCESSIVA DIVERSA UTILIZZAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*

L'indennizzo spettante al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni in alienum, di cui all'art 844 cod civ, deve essere determinato, quando il bene e goduto direttamente dallo stesso proprietario, in modo da comprendervi la riparazione del danno derivato dalla minore o impossibile utilizzazione che del bene puo essere fatta ed avendo riguardo alla naturale destinazione originaria di questo, alle possibili modalita di godimento del proprietario, nonche alla maggiore o minore prevedibile durata delle immissioni. Da tanto consegue che all'anzidetto fine, e del tutto irrilevante la circostanza che il fondo danneggiato, sia divenuto, nel corso del giudizio, suscettibile di una utilizzazione economica diversa ed, in ipotesi, piu vantaggiosa, di quella originaria. (nella specie, si sosteneva che siccome il fondo era stato destinato, nel corso del giudizio ad insediamento industriale, il giudizio sulla tollerabilita delle immissioni, verificatesi quanto il fondo stesso era coltivato ad agrumeto, avrebbe dovuto essere compiuto con riferimento alla nuova e diversa destinazione. La SC ha disatteso questo assunto, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)