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Sez. 3, Sentenza n. 5287 del 16/06/1987 (Rv. 453866 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - SUCCESSIVA DIVERSA UTILIZZAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (AGRUMETO DESTINATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO SULLA TOLLERABILITÀ DELLE IMMISSIONI AD INSEDIAMENTO INDUSTRIALE).*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453866-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - SUCCESSIVA DIVERSA UTILIZZAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (AGRUMETO DESTINATO NEL CORSO DEL GIUDIZIO SULLA TOLLERABILITÀ DELLE IMMISSIONI AD INSEDIAMENTO INDUSTRIALE).*

L'indennizzo spettante al proprietario del fondo danneggiato dalle immissioni in alienum, di cui all'art. 844 cod. civ., deve essere determinato, quando il bene è goduto direttamente dallo stesso proprietario, in modo da comprendervi la riparazione del danno derivato dalla minore o impossibile utilizzazione che del bene può essere fatta ed avendo riguardo alla naturale destinazione originaria di questo, alle possibili modalità di godimento del proprietario, nonché alla maggiore o minore prevedibile durata delle immissioni. Da tanto consegue che allo anzidetto fine, e del tutto irrilevante la circostanza che il fondo danneggiato sia divenuto, nel corso del giudizio, suscettibile di una utilizzazione economica diversa ed, in ipotesi più vantaggiosa di quella originaria. (nella specie, si sosteneva che non era configurabile un indennizzo in quanto il fondo oggetto delle immissioni, a seguito degli insediamenti industriali che lo circondavano, aveva conseguito un notevole incremento patrimoniale, con la possibilità di essere alienato come terreno edificabile. La suprema Corte, disattendendo tale prospettazione, ha ribadito il principio di cui alla massima). (V 3124/75, mass n 377231; (Conf 1302/75, mass n 374809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)