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Sez. L, Sentenza n. 246 del 14/01/1988 (Rv. 456828 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE - EFFETTI - RAPPORTI TRA L'ENTE PREVIDENZIALE E L'IMPRENDITORE ANTERIORE AL PROVVEDIMENTO - INSUSSISTENZA - PRECEDENTI COMUNICAZIONI O PARERI DELL'ENTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA DI RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DELL'INPS IN ORDINE A QUANTO EROGATO AD UN LAVORATORE NON INCLUSO NELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE A SEGUITO DI UN ERRONEO PARERE DELL'ISTITUTO.*
Stato
decisa il 1988-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456828-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE - EFFETTI - RAPPORTI TRA L'ENTE PREVIDENZIALE E L'IMPRENDITORE ANTERIORE AL PROVVEDIMENTO - INSUSSISTENZA - PRECEDENTI COMUNICAZIONI O PARERI DELL'ENTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA DI RIVALSA DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DELL'INPS IN ORDINE A QUANTO EROGATO AD UN LAVORATORE NON INCLUSO NELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE A SEGUITO DI UN ERRONEO PARERE DELL'ISTITUTO.*

Il provvedimento amministrativo di autorizzazione all'integrazione salariale emesso dagli organi della C.i.G. è costitutivo del sorgere del correlativo diritto al trattamento dell'integrazione salariale medesima e dà luogo, esso soltanto, ad un rapporto giuridico di mandato tra imprenditore ed ente previdenziale in relazione all'anticipazione dell'erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi dal datore di lavoro e al rimborso della stessa da parte dell'ente previdenziale. Consegue che prima di tale provvedimento nessun rapporto sussiste o si instaura tra l'imprenditore e l'ente medesimo, senza che eventuali precedenti comunicazioni o pareri di quest'ultimo possano condizionare il comportamento del datore di lavoro, né quindi essere fonte di responsabilità per l'ente. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva accolto la domanda di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell'INPS in ordine a quanto erogato ad un lavoratore per responsabilità ex art. 7 della legge n. 164 del 1975 a causa della mancata inclusione di quest'ultimo nella richiesta di ammissione al trattamento di integrazione salariale sulla scorta di un erroneo parere dell'istituto circa la non spettanza del beneficio suddetto ove il rapporto di lavoro sia destinato a risolversi con le dimissioni del lavoratore). (V mass n 452443; (V 2829/83, mass n 427746).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)