Sez. L, Sentenza n. 3407 del 07/04/1987 (Rv. 452443 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RAPPORTO DIRETTO FRA LAVORATORI E DATORI DI LAVORO - INSUSSISTENZA - RAPPORTO DEL DATORE DI LAVORO SOLTANTO NEI CONFRONTI DELL'INPS - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RAPPORTO DIRETTO FRA LAVORATORI E DATORI DI LAVORO - INSUSSISTENZA - RAPPORTO DEL DATORE DI LAVORO SOLTANTO NEI CONFRONTI DELL'INPS - LIMITI.*
In tema di integrazione salariale, l'art. 12 del d.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 788 non stabilisce un rapporto diretto fra lavoratori e datore di lavoro, ma configura, a carico di quest'ultimo, un mandato ex lege, riconducibile nell'ambito della delegatio solvendi, che esaurisce i suoi effetti nel rapporto con l'i.N.P.S., con la conseguenza che lo stesso datore di lavoro è obbligato soltanto nei confronti dell'istituto previdenziale e non anche nei confronti dei lavoratori, salvo che a ciò si sia espressamente impegnato. (V 2829/83, mass n 427746).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)