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Sez. T, Ordinanza n. 21551 del 27/07/2025 (Rv. 675516-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Violazioni sostanziali e formali - Punibilità - Violazioni meramente formali - Punibilità - Esclusione - Valutazione in concreto della natura della violazione - Modalità - Fattispecie in tema di ritardata registrazione delle fatture.
Stato
decisa il 2025-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675516-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, le violazioni tributarie possono essere "sostanziali", se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, "formali", se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, oppure "meramente formali", perché non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e non arrecanti pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo; solo tali ultime violazioni non sono punibili per inoffensività, dovendo la valutazione concreta circa la natura "formale" o "meramente formale" della violazione compiersi in base all'idoneità "ex ante" della condotta a recare detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva confermato il carattere meramente formale della ritardata registrazione delle fatture, oltre i termini previsti dall'art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973, senza considerare la sua astratta idoneità a incidere, come in concreto verificatosi, sull'attività di controllo dei militari della guardia di finanza).

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)