Sez. 2, Sentenza n. 17532 del 26/07/2010 (Rv. 614167 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente - Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
In tema di impugnazioni, l'acquiescenza tacita, preclusiva, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., dell'impugnazione ancora non proposta avverso una sentenza, richiede il compimento di atti univocamente incompatibili con l'intenzione di impugnare la decisione; tale volontà va esclusa in relazione alla riassunzione, nei termini di rito, della causa davanti al giudice indicato nella sentenza remittente, poiché essa risponde a finalità cautelari e non preclude la facoltà di impugnare successivamente l'anzidetta decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)