Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 13/09/2006 (Rv. 592199 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Elementi caratteristici - Riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato fornito di giurisdizione - Acquiescenza tacita alla sentenza dichiarativa della giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza tacita, che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., deve risultare dal compimento di atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione prevista dalla legge, e dai quali possa quindi desumersi in modo univoco la volontà della parte di accettare la definizione della controversia nei termini segnati dalla sentenza impugnabile. Pertanto, nel caso in cui un giudice (nella specie, il tribunale) abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro (nella specie, la Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli), non può ravvisarsi acquiescenza tacita nella riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione, ben potendo attribuirsi a detta riassunzione anche un intento cautelativo, quale quello di introdurre comunque il giudizio dinanzi all'organo fornito di giurisdizione, per l'ipotesi in cui l'eventuale concorrente impugnazione avverso la declinatoria di giurisdizione venga rigettata dal giudice del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)