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Sez. 5, Sentenza n. 6560 del 24/04/2003 (Rv. 562470 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso della "eccedenza detraibile", ex art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili - Prestazioni professionali necessarie per la realizzazione di un bene ammortizzabile - Inclusione nella nozione di bene ammortizzabile ai sensi della citata norma - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562470-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA e con riguardo al diritto del contribuente, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall'art. 4 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165), al rimborso della "eccedenza detraibile", "limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili", le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione di un bene ammortizzabile costituiscono una componente della spesa per l'acquisizione del bene stesso, con la conseguenza che esse vanno ricomprese nella nozione di beni ammortizzabili ai sensi della norma citata, fermo restando l'onere del contribuente di dimostrare la strumentalità di tali beni per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)