Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 08/04/1998 (Rv. 514377 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Mancata effettuazione di operazioni imponibili ed effettuazione di operazioni non imponibili - Non rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata - Iva erogata per l'acquisto di beni ammortizzabili - Rimborso - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
IL terzo comma dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modificato dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, consente il rimborso dell'IVA erogata per l'acquisto di beni ammortizzabili, anche quando il contribuente non abbia effettuato operazioni imponibili, e le operazioni non imponibili poste in essere non rientrino nell'attività propria dell'impresa esercitata. Si rende peraltro pur sempre indispensabile che si tratti di beni strumentali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)