Sez. 5, Sentenza n. 10512 del 23/04/2008 (Rv. 602945 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di autofatturazione da parte del cessionario di beni - Ravvedimento operoso del cedente - Conseguenze - Caducazione delle sanzioni irrogate al cessionario - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
Tra il cedente ed il cessionario di beni, qualora non sia stata emessa regolare fattura, non sussiste alcuna solidarietà nei confronti dell'erario per il pagamento dell'IVA dovuta sulla cessione, con la conseguenza che l'eventuale ravvedimento operoso del primo, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non esonera il secondo dalla sanzione amministrativa pecuniaria per l'omessa autofatturazione, così come prevista dall'art. 41, comma 6, lettera (b), del d.P.R. cit. (articolo oggi abrogato, ma applicabile nella specie "ratione temporis"). Tale responsabilità amministrativa in capo al cessionario può essere esclusa soltanto nell'ipotesi in cui il cedente emetta regolare fattura per l'operazione prima che sia accertato l'illecito a carico del cessionario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)