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Sez. 1, Sentenza n. 8163 del 28/07/1999 (Rv. 529038 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Beni venduti senza emissione di fattura - Acquirente - Autofatturazione - Obbligo - Inosservanza - Sanzioni pecuniarie ex art.41 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condono ex art.29 D.L. n.429 del 1982 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529038-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

L'acquirente di beni venduti senza emissione di fattura, il quale non abbia adempiuto l'obbligo di "autofatturazione" con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 41, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo originario), e sia, pertanto, obbligato in solido con l'alienante al pagamento delle pene pecuniarie previste dallo stesso art.41 per la violazione dell'obbligo di fatturazione, non ha diritto al condono di dette pene pecuniarie, in virtù del disposto dell'art.29 del D.L. n. 429 del 1982(convertito, con modificazioni, nella legge n.516 del 1982), qualora l'imposta relativa alle merci non fatturate non sia stata definita ai sensi degli artt.25 e segg. Dello stesso D.L., costituendo tale "definizione" - con le modalità prescritte dalla legge di condono - il necessario presupposto oggettivo per beneficiare dell'ulteriore agevolazione concessa dall'art.29 citato, consistente nella mancata applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo III del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 29, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)