Sez. 1, Sentenza n. 26325 del 11/12/2006 (Rv. 593438 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE | Limiti del potere rappresentativo dell'amministratore - Delibera di autorizzazione preventiva o di ratifica da parte della società - Conseguenze - Superamento della possibile inefficacia nei confronti del terzo - Delibera proveniente dall'organo gestorio - Inidoneità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE
In tema di società di capitali, poiché l'inefficacia dell'atto estraneo all'oggetto sociale è prevista quale conseguenza del regime della rappresentanza, ove il rappresentato - previamente o successivamente, con la ratifica - faccia proprio l'atto del rappresentante, non sussiste lesione dell'interesse tutelato e non si pone il problema dell'inefficacia dell'atto nei confronti del terzo. Ciò implica, peraltro, che vi sia una delibera dell'assemblea fornita dei necessari poteri, mentre deve escludersi che una delibera dell'organo gestorio, ancorché assunta in forma collegiale, possa incidere sui limiti dei poteri rappresentativi dell'amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)