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Sez. 1, Sentenza n. 17678 del 02/09/2004 (Rv. 576632 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE | Conseguenze del compimento di atti eccedenti l'oggetto sociale ovvero al di fuori dei poteri conferiti - Nullità - Esclusione - Limiti del potere rappresentativo dell'amministratore - Delibera di autorizzazione preventiva o di ratifica da parte della società - Ammissibilità - Conseguenze - Delibera di autorizzazione preventiva - Condotta ad essa conforme dell'amministratore - Eventuale inidoneità dell'atto rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576632-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE

In tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un'ipotesi di nullità dell'atto, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi; e posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere "ex tunc" quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, posto che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis, Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)