Sez. L, Sentenza n. 3239 del 16/05/1981 (Rv. 413819 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PATTIZIAMENTE ESPRESSI IN MONETA ESTERA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITA - CRITERI - VARIABILITA DELLO ANDAMENTO DEL CORSO DEI CAMBI - OBBLIGO DEL DEBITORE IN MORA DI VERSARE LA VALUTA ESTERA O IL SUO EQUIVALENTE IN MONETA NAZIONALE - RINUNCIA DEL CREDITORE AL SISTEMA MENO FAVOREVOLE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - VALIDITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PATTIZIAMENTE ESPRESSI IN MONETA ESTERA - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITA - CRITERI - VARIABILITA DELLO ANDAMENTO DEL CORSO DEI CAMBI - OBBLIGO DEL DEBITORE IN MORA DI VERSARE LA VALUTA ESTERA O IL SUO EQUIVALENTE IN MONETA NAZIONALE - RINUNCIA DEL CREDITORE AL SISTEMA MENO FAVOREVOLE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - VALIDITA.*
Il meccanismo di rivalutazione automatica, introdotto dall'art 429 cod proc civ con riferimento al momento di maturazione dei crediti di lavoro, e applicabile anche ai crediti pattiziamente espressi in moneta estera, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice deve compiere dapprima l'operazione di conversione della moneta estera in moneta italiana, secondo il corso dei cambi al momento della scadenza del credito, e quindi l'ulteriore operazione di Determinazione delle somme dovute, applicando il criterio di cui all'art 150 disp att cod proc civ. tuttavia, poiche per il principio della perpetuatio obligationis il debitore in mora rimane obbligato a versare la valuta estera indebitamente trattenuta o il suo equivalente in moneta nazionale secondo il corso dei cambi nel giorno dell'effettivo pagamento - il che, per l'andamento di tale corso, puo determinare un risultato piu favorevole al creditore, rispetto a quello cui si perverrebbe in forza del predetto meccanismo - deve ritenersi consentito al creditore stesso di evitare la perdita del vantaggio potenzialmente assicurato dalla pattuita espressione del credito in valuta estera e percio di rinunciare, con una non equivoca manifestazione di volonta, al sistema meno favorevole di Estinzione dell'obbligazione. (V 3870/78, mass n 393449; (V 96/77, mass n 383602).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1278, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)