Sez. L, Sentenza n. 3870 del 08/08/1978 (Rv. 393449 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - LIMITI - DECORRENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - LIMITI - DECORRENZA.*
A norma dell'art 429, terzo comma, cod proc civ, nel nuovo testo introdotto dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, la Determinazione del maggior danno subito dal prestatore di lavoro, per effetto della svalutazione monetaria, deve essere effettuata dal giudice d'ufficio anche in grado di appello, salvo che risulti una inequivocabile volonta espressa o implicita del lavoratore di non volerla, con decorrenza dalla data di maturazione del credito stesso, anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge n 533 del 1973 e quindi con immediata efficacia nel giudizio in corso, ancorche vertente su crediti da rapporto di lavoro esaurito prima di tale data.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)