Sez. 2, Sentenza n. 4927 del 14/11/1977 (Rv. 388537 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - IMPEGNO CONTRATTUALE DI RISPETTARE UN REGOLAMENTO CONDOMINIALE DA PREDISPORSI A CURA DEL COSTRUTTORE - INSERZIONE NEL REGOLAMENTO DI CLAUSOLE LIMITATIVE DEI DIRITTI IN ORDINE ALLE COSE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - IMPEGNO CONTRATTUALE DI RISPETTARE UN REGOLAMENTO CONDOMINIALE DA PREDISPORSI A CURA DEL COSTRUTTORE - INSERZIONE NEL REGOLAMENTO DI CLAUSOLE LIMITATIVE DEI DIRITTI IN ORDINE ALLE COSE DI PROPRIETA ESCLUSIVA - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo genericamente previsto in una scrittura privata di rispettare un regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore (venditore o promittente venditore) non vale a consentire a quest'ultimo di atteggiare a suo arbitrio il relativo testo e, in particolare, di inserirvi un contenuto atipico, limitativo dell'estensione dei poteri e delle facolta che normalmente caratterizzano nel condominio degli edifici il diritto di proprieta di ciascun condomino. (V 899/72, mass n 357144).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)