Sez. 2, Sentenza n. 899 del 24/03/1972 (Rv. 357144 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITAZIONI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - RIDUZIONE DEI DIRITTI DEI CONDOMINI - PRECLUSIONE - LIMITI - PATTUIZIONI DEI SINGOLI CONDOMINI - ONERE PROBATORIO DEL CONDOMINIO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SINGOLO CONDOMINO - LIMITAZIONI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - RIDUZIONE DEI DIRITTI DEI CONDOMINI - PRECLUSIONE - LIMITI - PATTUIZIONI DEI SINGOLI CONDOMINI - ONERE PROBATORIO DEL CONDOMINIO.*
L'assemblea del condominio non puo mai ridurre la sfera dei poteri e delle facolta che normalmente caratterizzano il contenuto del diritto di proprieta dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle di proprieta esclusiva, salvo che si tratti di limitazioni che siano state specificamente accettate - convenzionalmente - dai singoli condomini. Le eventuali limitazioni esistenti nei rispettivi titoli di acquisto - che non possono desumersi da un generico richiamo all'Obbligo di rispettare le norme di un regolamento di condominio che non sia stato ancora approvato e che quindi non sia ancora esistente all'epoca in cui i singoli condomini abbiano acquistato i loro rispettivi diritti - debbono essere provate dal condominio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)