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Sez. 5, Sentenza n. 2080 del 23/02/2000 (Rv. 534321 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio della responsabilità personale - Conseguenze - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ai sensi della disciplina prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 742 del 1997 - Retroattività - Limiti.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534321-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

La regola della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi fissata dall'art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (corollario del principio della responsabilità personale, specificamente codificato nell'art. 2 del medesimo d. legislativo) opera retroattivamente, nel senso che si applica ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa (art. 25). Tale applicazione retroattiva trova peraltro un limite nella eventuale definitività della irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)