Sez. 5, Sentenza n. 8097 del 22/05/2003 (Rv. 563440 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | D. Lgs. n. 472 del 1997 - Principio della responsabilità personale - Conseguenze - Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi - Giudizi in corso - Applicabilità - Sanzione - Irrogazione con provvedimento definitivo - Irrilevanza - Fattispecie - Autore della violazione - Giudizio di cassazione - Decesso - Amministrazione finanziaria - Ricorso - Interesse - Mancanza - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La regola della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi fissata dall'art. 8 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - applicabile, a norma dell'art. 25, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, 1 aprile 1998 -, corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2, costituisce un principio di ordine generale, che opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione. Ne consegue che, qualora la parte resistente deceda dopo essersi costituita nel giudizio di cassazione, viene meno l'interesse dell'Amministrazione finanziaria al ricorso, dovendo tale interesse sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche al momento della decisione sulla stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)