Sez. 1, Sentenza n. 41315 del 14/11/2006 Cc. (dep. 18/12/2006) Rv. 235682 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Misura massima stabilita dall'art. 163 cod. pen. - Pene precedentemente inflitte - Cumulo.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen. la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, comma primo, cod. pen. deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)