Sez. L, Sentenza n. 11309 del 08/10/1999 (Rv. 530542 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale collocati a riposo prima dell'integrale percezione dei benefici stipendiali rateizzati di cui al d.P.R. n. 384 del 1990 - Determinazione - Criteri.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
Per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale che prima del collocamento a riposo abbiano percepito soltanto alcune delle rate dei benefici stipendiali previsti con rateizzazioni triennali dal d.P.R. n. 384 del 1990 l'indennità premio di servizio - la quale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, va calcolata sulla base della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi - deve essere determinata tenendo conto soltanto degli aumenti retributivi effettivamente corrisposti prima del collocamento a riposo e sui quali sia stato effettuato il prelievo contributivo, a nulla rilevando la data di decorrenza e quella di scadenza delle rateizzazioni previste dagli accordi sindacali recepiti dalla normativa regolamentare.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)