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Sez. U, Sentenza n. 20450 del 29/09/2014 (Rv. 632390 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ritardo nel deposito dei provvedimenti - Natura abituale dell'illecito - Conseguenze sui limiti oggettivi dell'incolpazione e del giudicato.
Stato
decisa il 2014-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632390-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'illecito disciplinare del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti è un illecito abituale o "a reiterazione necessaria", sicché il relativo giudicato copre ogni episodio ricadente nell'arco temporale considerato dall'incolpazione. Ne consegue la preclusione per "ne bis in idem" di un'ulteriore incolpazione circa ritardi che, pur non menzionati nell'incolpazione già delibata, ricadano nell'arco temporale da questa considerato, eccettuate le porzioni ad esso successive.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. -Q__, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)