Sez. U, Sentenza n. 2927 del 27/02/2012 (Rv. 626713 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo ricadente nel medesimo arco di tempo di altri già oggetto di azione disciplinare - Preclusione dell'azione penale - Sussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Nel caso in cui il magistrato sia stato ritenuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. q d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, avendo posto in essere, in un determinato arco di tempo, la condotta di reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, è preclusa, in virtù del generale principio del "ne bis in idem", la possibilità dell'esercizio dell'azione disciplinare per il medesimo illecito con riferimento ad un ulteriore ritardo ricadente nel medesimo arco di tempo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)