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Sez. 3, Sentenza n. 130 del 12/01/1978 (Rv. 389427 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - RINUNZIA ALLA SOLIDARIETA - PRESUNZIONE DI RINUNZIA A FAVORE DI UNO DEI DEBITORI - CONDIZIONI - PAGAMENTO A FAVORE DEL CREDITORE DI UNA PARTE DEL DEBITO CORRISPONDENTE ALLA QUOTA INTERNA DELL'ADEMPIENTE - ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO PARZIALE - RINUNZIA ALLA SOLIDARIETA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389427-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - RINUNZIA ALLA SOLIDARIETA - PRESUNZIONE DI RINUNZIA A FAVORE DI UNO DEI DEBITORI - CONDIZIONI - PAGAMENTO A FAVORE DEL CREDITORE DI UNA PARTE DEL DEBITO CORRISPONDENTE ALLA QUOTA INTERNA DELL'ADEMPIENTE - ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO PARZIALE - RINUNZIA ALLA SOLIDARIETA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La presunzione di rinunzia alla solidarieta a favore di uno dei debitori, prevista dall'art 1311, n 1, cod civ, si verifica solo se il creditore rilasci quietanza 'per la parte di luì e senza riserve per il credito residuo. A tal fine non e cioe sufficiente il mero fatto del pagamento a favore del creditore - che accetti puramente la somma relativa e rilasci eventualmente una semplice quietanza - di una porzione del debito complessivo, ancorche corrispondente alla quota interna gravante sul debitore, poiche in tal caso si ha unicamente un pagamento parziale del debito che, nella sua complessiva entita, ricade, nei rapporti esterni, sul condebitore in solido, adempimento parziale che il creditore ha facolta di rifiutare, ma che puo accettare, se lo ritenga, in acconto del suo credito. Pertanto, per ritenere avvenuta la rinunzia alla solidarieta a favore del condebitore solidale, occorre risalire alla volonta che sorregge l'operazione. (V 1813/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1311 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)