Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 15/01/2015 Ud. (dep. 10/03/2015) Rv. 262753 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Remissione in pristino dello stato dei luoghi - Sanzione amministrativa - Demolizione in materia urbanistica - Rapporto tra le sanzioni - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In materia edilizia, la conferma in appello della sentenza di condanna per il reato paesaggistico, con contestuale dichiarazione di estinzione per prescrizione del concorrente reato urbanistico, non impone la revoca dell'ordine di demolizione impartito dal primo giudice, poiché esso resta assorbito nell'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi. (In motivazione, la Corte ha osservato che la sanzione amministrativa di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, comprendendo tutte le ipotesi di alterazione del paesaggio e comportando la reintegrazione totale del bene nell'area protetta, presenta un carattere di maggiore completezza ed effettività rispetto alla demolizione prevista in materia urbanistica).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)