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Sez. 6, Sentenza n. 9927 del 10/07/1995 Ud. (dep. 28/09/1995) Rv. 202877 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per atti contrari ai doveri di ufficio o del servizio. | Corruzione per atto dell'ufficio o del servizio - Criteri differenziali.
Stato
decisa il 1995-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202877-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Per atti contrari ai doveri di ufficio o del servizio.

In tema di corruzione, la differenza fra le ipotesi criminose previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. sta nel fatto che nel primo caso, attraverso il collegamento con il privato, determinato dal "pactum sceleris", si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza però che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici, mentre nel secondo la parzialità si rileva nell'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore, e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri di ufficio. Sussiste quindi il reato di cui all'art. 319 cod. pen. tutte le volte che l'atto di ufficio compiuto dal pubblico ufficiale, a seguito della corruzione, violi uno qualsiasi dei doveri connessi all'esercizio delle funzioni da lui esercitate, per cui è sufficiente, perché siano violati i doveri di ufficio, che la scelta discrezionale sia determinata non dalla convenienza ed opportunità della pubblica amministrazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, ma solo dall'interesse del privato corruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)