Sez. 6, Sentenza n. 7957 del 14/05/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209755 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO | Caratteri differenziali rispetto alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO
In tema di corruzione, la differenza tra le ipotesi criminose di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. sta nel fatto che nel primo caso, riguardante la corruzione per un atto di ufficio (c.d. corruzione "impropria"), attraverso il collegamento con il privato, determinato dal "pactum sceleris", si realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità del pubblico ufficiale, senza però che la parzialità si trasferisca nell'atto, che resta l'unico possibile per attuare interessi esclusivamente pubblici; mentre nel secondo caso (corruzione "propria") la parzialità si rivela nell'atto, segnandolo di connotazioni privatistiche, perché formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore, e rendendolo pertanto illecito e contrario ai doveri di ufficio. (Fattispecie di variante a un piano di zona di un comprensorio che, secondo il privato che aveva corrisposto una somma ad un amministratore comunale per ottenere la relativa delibera, era del tutto conforme agli strumenti urbanistici. I giudici di merito, che avevano ritenuto configurabile l'ipotesi di cui all'art. 319 cod. pen., avevano ravvisato la contrarietà ai doveri di ufficio nel fatto dell'interessamento del pubblico ufficiale affinché il terreno del privato fosse inserito nel P.R.G. in zona residenziale ancor prima che venisse approvato il piano particolareggiato: nell'annullare con rinvio la sentenza della corte di appello, la S.C. ha osservato che tale motivazione era erronea, non chiarendo se l'inserimento del terreno in zona edificatoria fosse frutto delle forzature poste in essere dagli amministratori nell'esclusivo interesse del privato corruttore ovvero mera conseguenza della ubicazione naturale del terreno nell'ambito di un più ampio comprensorio e come tale conforme all'interesse della pubblica amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)