Sez. L, Sentenza n. 116 del 11/01/1978 (Rv. 389409 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - LUOGO DEL TEMUTO FATTO DANNOSO - RIFERIMENTO AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DANNOSA - NECESSITA - LUOGO DEL PROBABILE VERIFICARSI DEL DANNO - IRRILEVANZA - LIMITI - VERIFICAZIONE DEL DANNO IN LUOGO DIVERSO SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - LUOGO DEL TEMUTO FATTO DANNOSO - RIFERIMENTO AL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DANNOSA - NECESSITA - LUOGO DEL PROBABILE VERIFICARSI DEL DANNO - IRRILEVANZA - LIMITI - VERIFICAZIONE DEL DANNO IN LUOGO DIVERSO SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - CONSEGUENZE.*
Il 'luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannosò, previsto dall'art 701 cod proc civ al fine della individuazione del pretore territorialmente competente ad emettere provvedimenti d'urgenza, non e quello in cui il danno potra realizzarsi, ma quello in cui si svolge, o stia per essere svolta, l'attivita dannosa. Qualora, emessi i provvedimenti d'urgenza, il danno si verifichi in un luogo diverso, il giudice del procedimento cautelare adito anche per il merito deve declinare la propria Competenza territoriale, senza che possa riesaminare e revocare i propri provvedimenti d'urgenza, neppure sotto il profilo della Competenza, cio rientrando nell'esclusivo ambito del successivo giudizio di merito, per il quale la Competenza appartiene, secondo l'art 20 cod proc civ, al giudice del luogo in cui il danno si e prodotto. (V 2173/76, mass n 380973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)