Sez. 1 - , Sentenza n. 52531 del 19/09/2018 Cc. (dep. 21/11/2018) Rv. 274548 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Aumento per la continuazione - Obbligo di adeguata motivazione per i singoli aumenti - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell'esecuzione deve dare conto, con adeguata motivazione, dei singoli aumenti per i reati satellite, qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione tra reati di spaccio di stupefacenti oggetto di due sentenze, di condanna e di applicazione della pena, aveva determinato, per il reato satellite, senza alcuna motivazione, un aumento della pena detentiva in misura pari a poco meno di un terzo rispetto a quella inflitta nel corrispondente giudizio, definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e superiore alla metà di quella inflitta con la condanna più grave).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)