Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020 Cc. (dep. 05/06/2020) Rv. 279316 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione della continuazione in sede esecutiva - Quantificazione della pena - Singoli aumenti per i reati-satellite - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)