Sez. 2, Sentenza n. 3154 del 10/07/1996 Cc. (dep. 27/07/1996) Rv. 205594 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere | Commercio di prodotti con segni falsi - Concorso - Configurabilità - Ragioni.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere
I reati di ricettazione, di cui all'art. 648 cod. pen., e di commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 dello stesso codice, possono concorrere qualora i prodotti suddetti siano stati acquistati o ricevuti con la consapevolezza della contraffazione dei segni distintivi; in tal caso non può trovare applicazione, infatti, la disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen., in quanto le condotte previste dagli artt. 648 e 474 cod. pen. non hanno elementi in comune: invero la disposizione di cui all'art. 474 cod. pen. non contempla affatto i momenti dell'acquisto, della ricezione o dell'occultamento di cose mobili provenienti da delitto o della intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, con la cui disciplina, pertanto, non può porsi in rapporto di specialità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)