Sez. 5, Sentenza n. 2098 del 14/01/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 206998 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Prodotti con marchio contraffatto - Detenzione per la vendita - Concorso materiale di reati - Configurabilità anche del reato di cui all'art. 474 cod. pen. - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
Colui il quale acquista o riceve prodotti con il marchio contraffatto e le detiene per la vendita, risponde in concorso materiale sia del reato di cui all'art. 474 cod. pen. sia del reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Infatti, mentre nel reato di cui all'art. 474 cod. pen. la soggettività si identifica nella volontà cosciente di detenere per vendere opere o prodotti industriali con marchio contraffatto, nel reato di cui all'art. 648 cod. pen. essa si identifica nella volontà cosciente e libera di ricevere o detenere, al fine di conseguire per sè o per altri un profitto, cose o denaro provenienti da un qualsiasi delitto. Inoltre, diversa è l'oggettività giuridica dei due delitti, rappresentata nel primo dalla tutela della fede pubblica e, nell'altro, del patrimonio, mentre distinti sono anche gli scopi, essendo l'art. 648 cod. pen. volto ad impedire la generica circolazione di cose provenienti da delitto e l'art. 474 cod. pen. ad offrire una protezione della pubblica fede commerciale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)