diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4045 del 27/06/1980 (Rv. 407960 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO FRA UNA SOCIETA CALCISTICA ED UN SANITARIO - CARENZA DEL REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE E DELL'INSERIMENTO DEL MEDICO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - LAVORO SUBORDINATO - INSUSSISTENZA - DISPOSTO DELL'ART 54 DEL REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FIGC - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407960-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO FRA UNA SOCIETA CALCISTICA ED UN SANITARIO - CARENZA DEL REQUISITO DELLA SUBORDINAZIONE E DELL'INSERIMENTO DEL MEDICO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - LAVORO SUBORDINATO - INSUSSISTENZA - DISPOSTO DELL'ART 54 DEL REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FIGC - IRRILEVANZA.*

Ove sia esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra una societa calcistica e un sanitario, per la Mancanza della subordinazione dell'inserimento della prestazione del professionista nell'organizzazione dell'impresa, tale rapporto non puo essere ravvisato sulla base dell'art 54 del regolamento organico della federazione italiana gioco calcio (Figc), per il quale 'le societa di lega nazionale devono avere alle proprie dipendenze un sanitario con la specifica mansione di medico-socialè, in quanto tale disposizione, oltre a non avere alcun contenuto qualificatorio e definitorio, vincola esclusivamente il potere organizzatorio delle societa affiliate, ma non esclude il potere di qualificazione del rapporto da parte del giudice ordinario, sulla base delle sue note effettuali. (V 2725/79, mass n 399039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)