Sez. U, Sentenza n. 2725 del 12/05/1979 (Rv. 399039 - 01)
SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - STATUTI E REGOLAMENTI INTERNI DEL CONI E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI - NATURA - CLAUSOLE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FEDERAZIONE GIOCO CALCIO DEVOLVENTI AGLI ORGANI FEDERALI LA COGNIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CARATTERE ECONOMICO TRA TESSERATI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - STATUTI E REGOLAMENTI INTERNI DEL CONI E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI - NATURA - CLAUSOLE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FEDERAZIONE GIOCO CALCIO DEVOLVENTI AGLI ORGANI FEDERALI LA COGNIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI CARATTERE ECONOMICO TRA TESSERATI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Gli statuti ed i regolamenti interni dell'ordinamento sportivo, costituito dal CONI, comitato Olimpico nazionale italiano, e dalle federazioni sportive nazionali, configurano Atti amministrativi ed Atti normativi secondari, provenienti da un ente pubblico. Pertanto, gli artt 26 dello statuto e 49 del regolamento organico della federazione italiana gioco calcio (Figc), i quali demandano ad organi federali la cognizione di controversie di carattere economico fra soggetti inquadrati nella federazione medesima (cosiddetti tesserati), non possono integrare una deroga alle norme statuali sulla giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad una determinata domanda (nella specie, richiesta di un giocatore professionista nei confronti di societa sportiva per il pagamento dell'indennita di anzianita), ne sotto il profilo dell'istituzione di una giurisdizione speciale, ne sotto il profilo dell'introduzione di un sistema di ricorsi amministrativi limitativi della proponibilita o procedibilita della domanda stessa, l'una e l'altra riservate alle leggi dello stato od altri Atti muniti di pari efficacia, salva restando ogni questione sull'eventuale deroga volontaria alla Competenza di quel giudice, ove nelle indicate Disposizioni sia ravvisabile un valido compromesso per arbitrato rituale. (V 625/78, mass n 389939).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, DPR 02/08/1974 num. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)