Sez. 2, Sentenza n. 116 del 15/05/1984 Ud. (dep. 08/01/1985) Rv. 167292 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTREMI - EFFETTI RESTITUTORI VERIFICATISI INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DEL COLPEVOLE - OFFERTA DI RIPARAZIONE DEI DANNI RESIDUI - INAPPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTREMI - EFFETTI RESTITUTORI VERIFICATISI INDIPENDENTEMENTE DALLA VOLONTÀ DEL COLPEVOLE - OFFERTA DI RIPARAZIONE DEI DANNI RESIDUI - INAPPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE.*
La circostanza attenuante della riparazione del danno deve essere effettiva, integrale e volontaria. Qualora il rimedio alla lesione patrimoniale si presenti congiuntamente come restituzione e risarcimento, essa è configurabile soltanto quando gli effetti ripristinatori e risarcitori, oltre che effettivi ed integrali, siano entrambi riconducibili alla volontà del colpevole. Tale volontà deve essere diretta al conseguimento degli indicati effetti, in quanto l'attenuante in esame di natura soggettiva, trova la sua giustificazione preminente nell'avvenuto ravvedimento del reo. Non può pertanto essere ravvisata l'esistenza dell'attenuante in caso di abbandono della refurtiva o di recupero da parte del derubato o di terzi, pur quando l'imputato offra di riparare i danni residui - materiali o morali -, poiché gli effetti restitutori si sono già verificati indipendentemente dalla volontà del reo. (Conf mass n 164573 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)