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Sez. 2, Sentenza n. 5123 del 18/10/1983 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164573 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - VOLONTARIETÀ - RECUPERO AD OPERA DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DI DANNI RESIDUI - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164573-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - VOLONTARIETÀ - RECUPERO AD OPERA DELLA POLIZIA - RISARCIMENTO DI DANNI RESIDUI - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

L'attenuante della riparazione del danno, qualora il rimedio alla lesione patrimoniale si rappresenti congiuntamente come restituzione e risarcimento, si applica quando entrambi gli effetti ripristinatori e risarcitori siano ricollegabili alla volontà del reo. Pertanto, se il recupero della cosa sottratta sia avvenuto per fatto indipendente dalla volontà del colpevole, come nel caso di sequestro ad opera della polizia, l'attenuante non si applica anche se il soggetto abbia volontariamente risarcito il danno residuo. (Conf mass n 153405; (Conf mass n 153406; (Conf mass n 152413).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)