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Sez. 2, Sentenza n. 2095 del 30/01/2014 (Rv. 629426 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Scrittura prodotta contro società - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Esclusione - Disconoscimento - Idoneità - Appartenenza della firma a precedente rappresentante legale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629426-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO

Il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214, cod. proc. civ., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)