Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004 (Rv. 576110 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Onere del disconoscimento della scrittura privata - Presupposto - Provenienza del documento dalla parte contro la quale è prodotto - Necessità - Provenienza dal rappresentante organico o munito di procura - Inclusione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica (nel caso, società), in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente, senza che - quanto al disconoscimento - allo stesso debba prestare adesione o conferma il soggetto persona fisica che nello stesso si immedesima quale suo organo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2206, Cod. Civ. art. 2207, Cod. Civ. art. 2209, Cod. Civ. art. 2210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)