Sez. 1, Sentenza n. 4737 del 30/06/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216744 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Convalida - Controllo del giudice - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire la convalida, è sufficiente che la polizia giudiziaria - cui non incombe il dovere di una specifica motivazione - ponga il giudice in condizione di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto come si presentano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un provvedimento di diniego di convalida, in quanto il giudice di merito, sul rilievo di non essere stato posto dalla polizia giudiziaria in condizione di valutare la gravità del fatto, si era sostituito ad essa nel diretto apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto, rapportando la sua valutazione a parametri inadeguati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 385, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 385, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)