Sez. 6, Sentenza n. 4749 del 21/12/1995 Cc. (dep. 19/02/1996) Rv. 204008 - 01
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Facoltatività | Convalida - Valutazione del giudice - Oggetto - Indicazione - Obblighi a carico della polizia al fine di consentire detta valutazione - Indicazione.
Indagini preliminari - Arresto in flagranza - Facoltatività
Nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo, la valutazione del giudice relativa alla legalità del provvedimento adottato dall'autorità di polizia, non può essere limitata al riscontro dell'osservanza delle condizioni formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo della sussistenza delle condizioni di legittimità indicate dal quarto comma dell'art. 381 cod. proc. pen. (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto). A tale ultimo proposito, ancorché la citata disposizione non imponga alla polizia giudiziaria il dovere di indicare "ex professo" le ragioni poste a fondamento della propria scelta, tuttavia dal contesto descrittivo che precede o segue la coercizione personale, ovvero da atti ad essa complementari, devono risultare le ragioni che hanno determinato l'arresto, così da porre l'autorità giudiziaria - che non può sostituirsi alla polizia nell'onere motivazionale - in condizione di verificare l'osservanza dei parametri di fatto e di diritto legittimante il provvedimento adottato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)