Sez. 2, Sentenza n. 2918 del 02/08/1969 (Rv. 342768 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - NATURA PRIVATISTICA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
I contratti collettivi e gli accordi corporativi stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, hanno natura privatistica cosicche la loro interpretazione, soggetta ai comuni criteri di ermeneutica, resta devoluta al giudice di merito e non e sindacabile in Cassazione se non nel caso di violazione di alcune delle norme predette sotto il profilo della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. (nella specie si e ritenuto che la clausola contenuta nell'art 50 del contratto collettivo di lavoro per i metalmeccanici, deve essere interpretata nel senso che soltanto le condizioni di lavoro, e non anche la retribuzione, possono essere regolate dalle parti, essendo la retribuzione stabilita nei suoi minimi, non superabili, dallo stesso art 50, punto 6 e dagli artt 43 e 45 del predetto contratto collettivo). (Conf 1059, 67, massima n 327425 1040, 66, massima n 322088 V 3667, 68, massima n 336963 3051, 68, massima n 335917).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 23/10/1959 num. 43, Contr. Coll. 23/10/1959 num. 45, Contr. Coll. 23/10/1959 num. 50, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)