Sez. 1, Ordinanza n. 8926 del 04/04/2025 (Rv. 674482-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Affitto di azienda - Risoluzione prima del fallimento dell'affittuario - Ritardata consegna da parte della curatela - Indennità di occupazione - Spettanza - Dolo o colpa del curatore - Irrilevanza - Liquidazione equitativa.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.
Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge Falliment. art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)